Art. 50.
(Sospensione condizionale della pena con prescrizioni e misure di controllo).

      1. In materia di sospensione condizionale della pena con prescrizioni e misure di controllo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il giudice, nel sospendere l'esecuzione della pena, possa ordinare la messa alla prova del condannato per il periodo corrispondente per favorirne il reinserimento sociale e che in caso di seconda concessione la messa alla prova sia obbligatoria;

 

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          b) prevedere che in caso di messa alla prova:

              1) il giudice, sentite le parti, determini prescrizioni per il reinserimento sociale che non siano lesive della dignità e dei diritti fondamentali del condannato e che, per le prescrizioni che prevedano obblighi di fare, sia obbligatorio il consenso del condannato e che, in caso di rifiuto, il giudice, ove comunque la conceda, possa subordinare la sospensione ad altre prescrizioni;

              2) il giudice possa revocare o modificare le prescrizioni;

              3) il giudice dia, quando necessario, disposizioni per interventi di aiuto, di sostegno e di controllo del condannato;

              4) la prova decorra dalla condanna, salvo che l'imputato richieda un inizio anticipato;

              5) il giudice possa dichiarare l'estinzione anticipata del periodo di prova quando ritenga avvenuto il reinserimento sociale dell'imputato.